Plinio
il Vecchio sosteneva che “l’uomo è l’unico animale che non apprende nulla senza
un insegnamento: non sa parlare, né camminare, né mangiare, insomma non sa far
nulla allo stato di natura tranne che piangere”. L’affermazione mette in
risalto il riconoscimento della fondamentale importanza dell’istruzione per la
vita del singolo individuo e per la sua integrazione nella società. Non a caso
l’istruzione è considerata un servizio pubblico essenziale, che va erogato ai
cittadini secondo il principio di uguaglianza. Si pensi anche al fatto che
negli ultimi anni si sono manifestate politiche riguardanti l’istruzione e la
formazione professionale non solo a livello statale, ma anche comunitario.
L’istruzione,
dunque, data la sua essenzialità per l'individuo, è strettamente correlata con
una serie di diritti e di libertà, quali il diritto allo studio, la libertà di
creazione di istituti scolastici privati, la libertà di scelta dei genitori
sulla formazione dei figli, e, fondamentale, la libertà di insegnamento.
Arti e scienze, nel
nostro Paese sono libere e libero è il loro insegnamento. Ognuno può insegnare
ciò che vuole nelle forme che considera più opportune; anzi, possono benissimo
esistere scuole private accanto a scuole statali con gli stessi fini educativi.
Lo Stato dunque non vuole
avere, per ovvi motivi di democrazia, il monopolio dell'insegnamento. Sta alla
famiglia, in coscienza, decidere dove mandare i figli a scuola tenendo conto
che vi possono essere istituti privati parificati a quelli pubblici, aventi
cioè lo stesso valore delle scuole di Stato a tutti gli effetti. Un qualunque
alunno infatti, sia di una scuola pubblica o privata, parificata o non
parificata, al termine del suo corso di studi deve sostenere e superare un
esame di Stato che lo farà entrare in possesso di un diploma di studio e lo
abiliterà all'esercizio professionale. Inoltre la libertà di insegnamento è
garantita perché è il pezzo centrale del sistema pubblico dell'istruzione, e
l'istruzione è un servizio pubblico. Dunque la libertà di insegnamento è
necessariamente correlata al suo contrario: si debbono attuare finalità da
altri determinate. Insomma, nella docenza, vi è una parte libera e una parte
non libera: non può che essere così.
Dunque la cosiddetta
libertà d'insegnamento costituisce un valore fondamentale del nostro
ordinamento, tutelato a livello costituzionale (art. 33, c. 1, Cost.), nonchè a
livello di legge ordinaria (art. 1 D.lgs
297/94) e di norme pattizie (art. 26 comma II, CCNL scuola 2003). Su tale
questione, infine, non sono possibili mediazioni, perchè la libertà di
insegnamento, quella reale, garantita dall'art.33 della Costituzione, è in
tutta evidenza di natura individuale: al riconoscimento di tale libertà
corrisponde l'attribuzione di un diritto soggettivo al singolo docente, il
quale, in piena autonomia e senza condizionamenti, proprio perchè libero, deve
poter decidere, entro i limiti fissati dalla legge, sia le modalità
tecnico-didattiche del proprio insegnamento, sia i valori formativi che intende
trasmettere ai propri allievi.