In Italia, il sistema educativo di istruzione e di
formazione è organizzato in base ai principi della sussidiarietà e
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Lo Stato ha la competenza
legislativa esclusiva per quanto riguarda le 'norme generali sull'istruzione',
e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale e i principi fondamentali che le
Regioni devono rispettare nell'esercizio delle loro competenze. Le Regioni
hanno la potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, ed esclusiva
in materia di istruzione e formazione professionale. Le scuole hanno autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
La scuola è attualmente organizzata come segue:
- scuola dell'infanzia per i bambini da 3 a 6 anni;
primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8
anni, articolato in
- scuola primaria (5 anni di durata) per i bambini da 6 a 11
anni;
- scuola secondaria di primo grado (3 anni di durata) per
alunni da 11 a 14 anni;
secondo ciclo di istruzione costituito da due tipi di
percorsi:
- scuola secondaria di secondo grado di competenza statale,
della durata di 5 anni, rivolta agli alunni dai 14 ai 19 anni. Appartengono a
questo percorso i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali;
- percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione
professionale (IFP) di competenza regionale, rivolti a giovani che hanno
concluso il primo ciclo di istruzione.
L'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16
anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i
primi due anni del secondo ciclo (DM 139/2007). Dopo aver concluso il primo
ciclo di istruzione, gli ultimi due anni di obbligo (da 14 a 16 anni di età),
possono essere assolti nella scuola secondaria di secondo grado, di competenza
statale (licei, istituti tecnici e istituti professionali), o nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di competenza regionale (legge 133/2008).
Inoltre, tutti i giovani devono rispettare il diritto/dovere
di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età
(legge 53/2003).
Infine, i giovani di 15 anni possono assolvere l'ultimo anno
di obbligo di istruzione anche attraverso il contratto di apprendistato, a
condizione della necessaria intesa tra Regioni, Ministero del lavoro, Ministero
dell'istruzione e parti sociali (legge 183/2010).
Aprile 2013. L'obbligo di istruzione si riferisce sia
all'iscrizione che alla frequenza dei livelli di istruzione compresi
nell'obbligo, che può essere assolto nelle scuole statali o nelle scuole
paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare o nelle scuole non paritarie,
nel rispetto di determinate condizioni; nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di competenza regionale, l'obbligo (ultimi due anni) viene
assolto presso le apposite agenzie formative. I genitori degli alunni, o
chiunque ne faccia le veci, sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di
istruzione dei propri figli, mentre alla vigilanza sull'adempimento
dell'obbligo provvedono i Comuni di residenza e i dirigenti scolastici delle
scuole in cui sono iscritti gli alunni.
A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in
caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciato
all'allievo una dichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo di
istruzione nonché le competenze acquisite, che costituiscono credito formativo
al fine dell'eventuale conseguimento della qualifica professionale.
Dopo il superamento dell'esame di Stato conclusivo
dell'istruzione secondaria superiore, si accede ai corsi di istruzione
terziaria (università e Afam). Le condizioni specifiche di ammissione rientrano
nelle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MIUR) e/o delle singole istituzioni del settore universitario e del settore
Afam.
La qualifica professionale triennale o il diploma
professionale quadriennale, ottenuti nei corsi di istruzione e formazione
professionale di competenza regionale, permettono l'accesso ai corsi di
istruzione professionale cosiddetti di 'secondo livello' o post qualifica/post
diploma, ai quali si può accedere anche dopo il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore. Con lo stesso diploma si accede anche ai corsi
di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
(Fonte: Web Site MIUR)